Impianti fotovoltaici connessi ad attività agricole: evoluzione normativa e quesiti irrisolti

by Studio AGRIEURO


Pubblicato sabato 28 febbraio 2026


agrivoltaico_2026Gli impianti fotovoltaici connessi ad attività agricole sono un ottimo sistema per produrre energia elettrica e vedere coinvolte le aziende agricole, le quali dispongono, in molti casi, di ampi spazi destinabili alle fonti energetiche rinnovabili. Basti pensare, a titolo di esempio, ai tetti delle strutture agricole, quali ricoveri attrezzi o stalle.

Nell’ultimo periodo, poi, ha preso piede il concetto di agrivoltaico, vale a dire installazione a terra di moduli fotovoltaici che producono energia in sinergia con lo svolgimento di un’attività agricola contestuale sul suolo sottostante.

In tutto questo panorama in continua evoluzione, stiamo assistendo anche a numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare la tassazione della produzione di energia elettrica, al fine di definire il perimetro entro il quale tale attività possa essere considerata connessa all’agricoltura ed oltre il quale non lo sia più.

La via maestra della disciplina fiscale è dettata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 32/E del 2009. Essa inquadra l’attività di produzione di energia elettrica come connessa a quella agricola principale se vengono rispettati determinati criteri e, inoltre, stabilisce un criterio di tassazione forfettario per la produzione di energia elettrica eccedente una certa franchigia, purchè, ancora, si rimanga nell’alveo delle attività connesse all’agricoltura.

Il D.L. 63/2024, come, da ultimo, modificato dalla Legge di Bilancio 2026, ha introdotto, però, un nuovo vincolo. In sostanza, recita la norma, per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente la franchigia sopra descritta, scompare la possibilità di accedere ad un sistema di tassazione forfettario, spesso vantaggioso per l’imprenditore agricolo. Per tali impianti, infatti, una volta superata la franchigia di energia producibile intesa come ricompresa nel reddito agrario dei terreni sottostanti, vige l’obbligo di determinare il reddito di impresa nei modi ordinari, vale a dire con il meccanismo della differenza tra costi e ricavi. Quest’ultimo sistema porta, molte volte, ad una tassazione maggiore, pertanto è meno conveniente.

La ratio parrebbe quella di disincentivare l’installazione di moduli a terra, per non sottrarre troppo suolo all’attività agricola. Resta, però, da capire se gli impianti agrivoltaici ricadano anch’essi in questa casistica oppure se possano continuare ad accedere al sistema di determinazione del reddito per la parte eccedente la franchigia con criteri forfettari, in quanto, in ogni caso, l’agrivoltaico, per essere tale, richiede una sinergia con le attività agricole da svolgere sul suolo sottostante, pertanto è più vincolante.

 

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