Con un recente documento, il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha chiarito una questione di estrema importanza relativamente agli impianti agrivoltaici.
Innanzitutto, occorre precisare che, per impianto agrivoltaico, si intende un impianto di produzione di energia elettrica normalmente installato su suolo agricolo e che consenta ancora uno svolgimento, quanto meno parziale, dell’attività agricola sul suolo sottostante.
Naturalmente, esistono diversi tipi di impianti agrivoltaici, con varie configurazioni.
La questione nasce dal fatto che, ai fini della domanda PAC e della percezione dei relativi contributi, tra gli altri requisiti, occorre anche che il terreno richiesto a premio sia idoneo allo svolgimento dell’attività agricola.
In sostanza, dunque, l’attività agricola non deve essere condizionata da vincoli connessi alla gestione dell’impianto agrivoltaico.
Per questo motivo, stanti le caratteristiche intrinseche degli impianti agrivoltaici, il MASAF precisa che:
- Gli impianti di tipo 1) e 3) sono identificabili come impianti agrivoltaici con moduli elevati da terra che ottimizzano le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.
- Gli impianti agrivoltaici di tipo 2), invece, hanno un’altezza dei moduli da terra non progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. Per questo motivo, il MASAF ritiene che la presenza di un impianto agrivoltaico di “tipo 2” rappresenti una struttura permanente che interferisce con lo svolgimento dell’ordinario ciclo colturale e, pertanto, risulta incompatibile con gli aiuti PAC.
Studio Agro-tecnico AGRIEURO
di Pasero Agr. Angelo
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