IMU 2020: un importante chiarimento dal Ministero

by Studio AGRIEURO


Pubblicato sabato 14 marzo 2020


IMU_AREE_EDIFICABILIÈ di recente emanazione la Risoluzione n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale fornisce un importante chiarimento in tema di IMU su aree fabbricabili.

La questione è incentrata sul corretto inquadramento della situazione, ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU), nel caso di comproprietà, da parte di più soggetti, alcuni dei quali privi ed altri dotati della qualifica di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP), di un’area edificabile, sulla quale, però, persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.

In caso di terreno avente la caratteristica di edificabile posseduto da più soggetti, ma utilizzato per scopi agricoli solo da uno o alcuni di essi, ci si chiede se esso possa essere considerato come terreno agricolo da tutti i comproprietari o soltanto dai soggetti aventi la qualifica di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) che lo utilizzino direttamente a fini agricoli.

Il dubbio nasce dall’interpretazione di un paragrafo della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che porterebbe, secondo alcune opinioni, alla conclusione che il terreno edificabile sul quale sussiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale possa essere considerato agricolo solo dai comproprietari Coltivatori Diretti o IAP che lo coltivino direttamente e non anche dagli altri comproprietari non aventi tali caratteristiche.

La Risoluzione ministeriale in questione, invece, conferma che anche gli altri comproprietari possono considerare tale immobile come terreno agricolo e non debbano calcolarvi l’IMU come terreno fabbricabile. Alla base di tale presa di posizione, la Risoluzione richiama il fatto che, se alcuni comproprietari Coltivatori Diretti o IAP utilizzano il fondo per scopi agricoli, precludono l’utilizzazione edificatoria del terreno medesimo anche agli altri comproprietari, con ciò giustificando il fatto che anche questi ultimi possano tassarlo come terreno agricolo, proprio come viene effettivamente utilizzato, potendolo non considerare area fabbricabile.

Chiaramente, il corretto inquadramento del terreno, come agricolo piuttosto che come edificabile, può comportare notevoli differenze in termini di IMU dovuta, quindi la questione è di fondamentale importanza.

In attesa di eventuali ulteriori approfondimenti sulla materia, si consiglia di mantenersi aggiornati in merito, in vista dei prossimi conteggi dell’IMU.

 

Studio Agro-tecnico AGRIEURO

di Pasero Agr. Angelo

www.studioagrieuro.it