Nuovi titoli PAC: occhio alle clausole contrattuali

by Studio AGRIEURO


Pubblicato lunedì 2 febbraio 2015


clausole_contrattuali_titoli_PACCon la PAC 2015 verranno assegnati anche i nuovi titoli, che andranno a sostituire quelli vecchi a partire dal prossimo 15 maggio. Da qui a quella data, però, potrebbe nascere l'esigenza, per qualcuno, di effettuare un'operazione di trasferimento di superficie ammissibile, vale a dire di concedere in affitto o vendere a terzi tutta o parte della terra coltivata.

Situazioni del genere devono essere gestite in maniera corretta, in quanto i nuovi titoli verranno assegnati con riferimento alla superficie coltivata nel 2015 ed all'ammontare dei pagamenti percepiti nel 2014. Inoltre, uno dei requisiti richiesti è quello di aver presentato Domanda Unica nel 2013 per poter accedere all'assegnazione dei nuovi titoli.

 

Grazie alle clausole contrattuali, frasi da inserire all'interno dei contratti di affitto o di vendita, è possibile, dunque, stabilire, evitando successivi problemi, con riferimento a quale soggetto, tra agricoltore cedente ed agricoltore che acquisisce il terreno, avverrà il calcolo per l'assegnazione dei nuovi titoli nel 2015. Esse sono di due tipi:

 

1) Le prime sono quelle previste dal Regolamento n. 1307/2013, che consentono di trasferire il diritto all'ottenimento della prima assegnazione dei nuovi titoli per il pagamento di base agli agricoltori che non sono dotati del requisito di aver presentato Domanda Unica nel 2013. Tipico esempio è quello dell'agricoltore che ha avviato la sua attività nel 2014, subentrando ad un soggetto cedente che aveva presentato Domanda Unica nel 2013. Il cedente è dotato del requisito dell'aver presentato Domanda Unica nel 2013, mentre l'acquirente no. Tramite le clausole contrattuali previste dal Regolamento n. 1307/2013 è possibile trasferire a favore del nuovo agricoltore, oltre all'azienda agricola, anche il diritto a beneficiare dell'assegnazione di titoli del 2015, diritto che, altrimenti, sarebbe spettato alla parte cedente ed avrebbe lasciato il nuovo agricoltore a becco asciutto.

 

2) Le seconde sono quelle previste dal Regolamento n. 639/2014 e disciplinate anche dal Regolamento n. 641/2014. Queste hanno una caratteristica fondamentale: non sono obbligatorie, ma è facoltà di ciascuno Stato membro scegliere se applicarle o meno: l'Italia ha stabilito di avvalersene.

Un esempio di applicazione di questo secondo gruppo di clausole contrattuali può essere quello che vede un agricoltore che aveva presentato Domanda Unica nel 2013 dismettere parte dei terreni condotti ed affittarli ad un altro agricoltore, anch'egli che aveva presentato Domanda Unica nel 2013, che li affitta.

In questo caso, grazie alla possibilità di applicazione delle clausole contrattuali  previste dal Regolamento n. 639/2014, è possibile trasferire all'agricoltore che affitta la terra anche i titoli dell'agricoltore cedente.

 

Le clausole contrattuali sono versatili, in quanto applicabili sia ai casi di trasferimento totale, sia parziale dell'azienda, sia per i contratti di affitto, sia per quelli di vendita della terra. Inoltre, sono applicabili conformemente a quanto disposto anche a livello di singolo Stato membro.

 

Le clausole contrattuali sono, dunque, uno strumento importante per vendere od affittare della terra e, insieme alla terra, trasferire anche il diritto all'assegnazione dei nuovi titoli PAC.

 

Studio Agro-tecnico AGRIEURO

di Pasero Agr. Angelo

www.studioagrieuro.it