Indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”: il percorso prosegue

by Studio AGRIEURO


Pubblicato sabato 23 settembre 2017


Prodotto_di_montagnaDa qualche tempo, ormai, si sente parlare di “Prodotti di montagna”, indicando, con tale termine, prodotti aventi caratteristiche peculiari e che si contraddistinguono con il loro legame con la montagna.

L’argomento desta, chiaramente, interesse, specie nella Regione del Piemonte, in cui le Alpi rivestono un ruolo fondamentale. La cosa si fa ancora più interessante, poi, se si legge in chiave agricola l’argomento, individuando un connubio tra la possibilità di distinguere e, di conseguenza, valorizzare determinati prodotti, rendendoli più interessanti agli occhi del consumatore finale, ed il fatto che tali prodotti possono essere l’output finale del processo produttivo di molte aziende agricole.

La questione non è nuova, infatti la volontà di individuare in modo chiaro e distinguibile dagli altri determinati prodotti, in virtù delle loro caratteristiche e del legame con la zona di produzione, trova già traccia nei Reg. (UE) 1151/2012 e 665/2014.

Chiaramente, il Regolamento va recepito con norme interne da ciascun Paese. L’Italia ha, recentemente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 26 luglio 2017, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il quale viene disciplinata la possibilità di etichettare come “Prodotti di montagna” alcuni prodotti rispondenti a determinate caratteristiche.

Leggendo la norma con riferimento alle aziende agricole, si evince come esse possano, volontariamente, scegliere di utilizzare l’indicazione “Prodotto di montagna” per i loro prodotti, andando a distinguersi e a sottolinearne le caratteristiche, potendosi, così, presentare sui mercati ai consumatori finali in modo diverso.

L’indicazione “Prodotto di montagna” può essere utilizzata in diversi ambiti, quali, ad esempio, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale. Chiaramente, in base alla tipologia di prodotto che si propone in vendita, occorre rispettare determinati requisiti per poterlo definire “Prodotto di montagna”, requisiti illustrati all’interno del Decreto in commento.

La possibilità di utilizzare l’indicazione “Prodotto di montagna” per alcuni prodotti può essere vista in chiave positiva, in quanto, da un lato, consente alle aziende di distinguersi e di valorizzare le loro produzioni montane e, dall’altro, aiuta il consumatore finale nella scelta consapevole di ciò che acquista. Inoltre, il distinguere e valorizzare le produzioni di montagna può contribuire a compensare, almeno in parte, gli oggettivi svantaggi, specie in termini di maggiori costi e minori comodità, che, spesso, si trova a dover affrontare chi produce in zone montane.

 

Studio Agro-tecnico AGRIEURO

di Pasero Agr. Angelo

www.studioagrieuro.it